Descrizione

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.
Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.
L’abbattimento di alberi è consentito, di norma, in caso di stretta necessità (malattia, pericolo).
L’art. 54 del Regolamento Edilizio (Abbattimenti) prevede che l’abbattimento di alberi aventi circonferenza del fusto – misurata a un metro di altezza da terra – uguale o maggiore di 30 cm è subordinato a richiesta di autorizzazione di abbattimento, da presentare alla competente struttura comunale almeno 30 giorni prima delle operazioni, corredata da planimetria, fotografie, relazione tecnica agronomica specificante i motivi dell’abbattimento e le compensazioni previste (dirette e/o economiche).
L'autorizzazione non è prescritta per alberi che facciano parte di piantagioni da frutta e da legno (pioppeti e robinie) o facenti parte della dotazione di aziende vivaistiche.
Per le aree comprese nel Parco Regionale della Valle del Lambro valgono le norme, qualora più restrittive, previste dal PTC del Parco.
Per ulteriori informazioni, consulta il Regolamento Edilizio, art. 54.
Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.
Approfondimenti
La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.
Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:
- zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
- zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
- zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.
Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.
Per ulteriori informazioni e per gli approfondimenti normativi consulta il sito di Regione Lombardia.