Back to top

TARI - Tassa sui Rifiuti

(Regolamento comunale)
  • Servizio attivo
TARI - Tassa sui Rifiuti

A chi è rivolto

La tassa rifiuti è dovuta da tutti i cittadini che occupano e detengono, a qualsiasi titolo anche di fatto, locali e aree scoperte nel territorio comunale. 

Ad istituire e disciplinare la Tassa Rifiuti – TARI provvede l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi dal 641 al 705, ed il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti.

In caso di locazione pertanto tale tassa è dovuta dall' affittuario, ovvero da chi occupa i locali.

Il tributo è dovuto sia per le abitazioni, che per le attività economiche e non (Enti, Associazioni, ecc.).

In caso di pluralità di possessori o detentori, la TARI relativa all’immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido come unica obbligazione tributaria.

Il presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale ed è composta da una quota fissa e da una quota variabile tenendo quindi conto sia della superficie che del numero di occupanti per le utenze domestiche.

Descrizione

Scadenze per l’anno 2025, come da delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2025

  • 16/06/2025 prima rata o unica soluzione
  • 16/12/2025 seconda rata.

Il pagamento deve essere effettuato mediante avvisi PagoPA.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (Legge 296/2006 art 1 comma 164). 

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi che procederà ad evadere la richiesta entro 180 giorni.

Ufficio di prima informazione e ritiro/consegna modulistica: Ufficio URP comunale tel. 039/23754216.- 247-262 oppure numero verde : 800.34.22.66. 

Ufficio competente per l’istruttoria: Ufficio Tributi (solo previo appuntamento da prendersi tramite ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure tramite i seguenti indirizzi mail : info.tari@comune.villasanta.mb.it).

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Per calcolare la TARI per una utenza domestica si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Come fare

I soggetti passivi hanno l’obbligo di dichiarare entro 90 giorni l’avverarsi di ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo, compilando apposita denuncia utilizzando i relativi modelli predisposti dal Comune.

DENUNCIA DI ISCRIZIONE/ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: La dichiarazione, da presentare entro 90 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In tal caso la dichiarazione di variazione va presentata entro 90 giorni da quando sono intervenute tali modificazioni.
DENUNCIA DI VARIAZIONE DEL SERVIZIO: Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto (90 giorni dall’avverarsi della circostanza), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.
DENUNCIA DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO: L’obbligazione tariffaria cessa il giorno in cui termina il possesso o l’occupazione dei locali o aree, purché debitamente dichiarata dal contribuente entro 90 giorni. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre tale termine si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione (ad es. chiusura utenze, ovvero se la tassa sia stata assolta dal contribuente subentrante).
RICHIESTA RIDUZIONI: Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini della presentazione della denuncia di iscrizione o, in mancanza, dalla data di presentazione del relativo modulo di richiesta di riduzione. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI: è possibile chiedere l’applicazione in misura ridotta della quota variabile in caso di:
• nuclei familiari con 4 o più componenti e reddito Isee fino a 15.000 €
• nuclei familiari con almeno un soggetto con certificazione di invalidità superiore al 75% e reddito
Isee fino a 20.000 €.
Dal 2025 è istituito inoltre un bonus sociale che prevede l’applicazione di una riduzione pari al 25% della quota variabile riconosciuta ai nuclei familiari con reddito Isee fino a 9.530 € (elevato a 20.000 € limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico), come da articolo 57-bis del D.L. 124/19 e del D.p.c.m. 21/01/2025 n. 24.
NUMERO DEI COMPONENTI: Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti i contribuenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica, né le relative variazioni (nascita di un figlio, decesso o emigrazione di uno dei componenti). Devono invece essere dichiarate eventuali persone dimoranti per almeno sei mesi presso la famiglia che non fanno parte dello stesso nucleo familiare (per es. colf o badanti).
Per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione di soggetti sia residenti che non residenti nel territorio comunale, si applica la tariffa convenzionale di un occupante.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per la presentazione di dichiarazioni ai fini TARI (attivazione/variazione e cessazione del servizio di
raccolta rifiuti) è necessario compilare e inviare gli appositi moduli, unitamente ad un documento di
identità valido, tramite email/pec a:
ufficio.protocollo@comune.villasanta.mb.it o protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it oppure consegnarlo in duplice copia all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Per informazioni relative a: iscrizioni, variazioni e cessazione TARI (tassa rifiuti) presso ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); per richiedere un appuntamento all' Ufficio Tributi è possibile: inviare una mail al seguente indirizzo: appuntamento.tributi@comune.villasanta.mb.it specificando nome, cognome, numero di telefono e motivo; telefonare ai numeri 039/23754. 229 - 210 - 212; tramite richiesta all' URP (piano terra).

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Non sono previste scadenze.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 13/05/2025 12:48.52

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?