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IMU – Imposta Municipale Unica

(Regolamento comunale)
  • Servizio attivo
IMU – Imposta Municipale Unica
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A chi è rivolto

L'IMU - Imposta Municipale Unica è dovuta dai proprietari di immobili o dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
Il presupposto è il possesso qualificato di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili (D.Lgs. 23/2011 art. 8, c. 2 e 3, art. 9 c. 1; D.L. 201/2011 art. 13 c. 1).
I soggetti passivi sono il proprietario (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario di aree demaniali ed il locatario finanziario.

Non è dovuta l’Imposta Municipale Unica per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazioni principali e relative pertinenze (una unità per ciascuna delle categorie catastali C6, C2 e C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9
  • unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
  • fabbricati rurali ad uso strumentale
  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Descrizione

L' imposta dovuta per l' anno 2025 è da calcolare sulla base delle seguenti aliquote approvate per l' anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/07/2020:

  • A10 Uffici e studi privati: 10,6 per mille
  • B Colonie, asili, ospedali: 9,0 per mille
  • C1 Negozi, bar, ristoranti, pizzerie, botteghe: 9,0 per mille
  • C3,C4,C5 Laboratori: 9,0 per mille
  • D Alberghi, capannoni produttivi, banche: 10,6 per mille
  • A e C Seconde case e pertinenze (esclusi gli immobili A10, le abitazioni principali e relative pertinenze, gli immobili concessi in uso gratuito): 10,6 per mille
  • Terreni agricoli: 9,0 per mille
  • Aree fabbricabili: 10,6 per mille
  • A e C Immobili ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che gli occupanti lo utilizzino come abitazione principale e che non siano anche solo in quota parte proprietari né titolari di altri diritti reali: 9,0 per mille Nb: presentare modello di uso gratuito
  • A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di categoria C Abitazione principale e relative pertinenze: 6,0 per mille
    Detrazioni di base: 200,00 euro per l’abitazione principale.

Agevolazione statale:
Per l’anno 2025 è confermata l’agevolazione statale che prevede una riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’agevolazione si estende anche alle relative pertinenze, e, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Il comodante attesta il possesso di tali requisiti presentando la dichiarazione Iuc. 

Dichiarazione IUC:
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, su apposito modello ministeriale.
La dichiarazione è obbligatoria solo per i casi previsti dalla normativa in vigore (per le fattispecie si vedano le istruzioni di compilazione), e ha effetto anche per gli anni successivi salvo modifiche cui consegua un differente ammontare dell’imposta.
Al fine dell’applicazione dell’agevolazione statale nei casi di comodato d’uso gratuito, il comodante deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione IUC.

Dichiarazione d’uso gratuito:
Per usufruire dell' aliquota del 9 per mille deliberata dal Comune per gli immobili dati in uso gratuito, il contribuente deve presentare il relativo modello di uso gratuito entro la fine dell' anno al quale il versamento Imu si riferisce, solo nel caso in cui non sia già stato presentato negli anni precedenti.

Approfondimenti

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209)
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).

Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile) 
Rendita catastale da visura: 721,75 € 
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 € 
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 € 
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, n. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.

Coadiuvanti

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente (Legge 31/12/2018, n. 145, art. 1).

Soci di società di persone

Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si riconoscono e si applicano le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 9)

Lavoratori agricoli pensionati

Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere la propria attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU il cui modello verrà approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo i contribuenti devono continuare a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto ministeriale 26/06/2014.

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Finanze.

Come fare

Scadenze:

  • 16/06/2025: acconto pari al 50% dell' imposta dovuta ovvero unica soluzione
  • 16/12/2025: versamento della rata a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (Legge 296/2006 art 1 comma 164). La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi che procederà ad evadere la richiesta entro 180 giorni.

Modalità:
il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 debitamente compilato.

Per assolvere al pagamento il contribuente deve provvedere al calcolo:

1) utilizzando il CALCOLO IMU ONLINE 
Il calcolo effettuato tramite il programma internet permetterà di stampare il relativo modello F24 utile al pagamento.
2) recandosi presso un soggetto competente (commercialista o CAF)
L'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano pagamenti è pari a12,00 € per anno solare.
Il “codice ente” del Comune di Villasanta è M017.
Per informazioni relative a aliquote e scadenze IMU rivolgersi all' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai numeri 039/23754.216-.247-.262 o tramite mail all' indirizzo urp@comune.villasanta.mb.it.
Solo per situazioni particolari è possibile rivolgersi all' Ufficio Tributi ai numeri 039/23754.210-.212-.229 o tramite mail all' indirizzo calcoloimu@comune.villasanta.mb.it.

Per consultare le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione IMU, accedi alla pagina dedicata.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per effettuare il CALCOLO IMU ONLINE una volta effettuato l' accesso alla piattaforma è necessario inserire tutte le informazioni richieste, tra le quali la tipologia di immobile, il Comune in cui ricade, la rendita catastale, l'aliquota prevista, la quota di possesso dell' immobile, ecc.
Ufficio di prima informazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Ufficio competente per l' istruttoria: Ufficio Tributi (previo appuntamento da prendersi o tramite ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure tramite i seguenti indirizzi mail : appuntamento.tributi@comune.villasanta.mb.it ;
calcoloimu@comune.villasanta.mb.it).

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Non sono previste scadenze.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 13/05/2025 11:43.04

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