A chi è rivolto
La tassa rifiuti è dovuta da tutti i cittadini che occupano e detengono, a qualsiasi titolo anche di fatto, locali e aree scoperte nel territorio comunale.
Ad istituire e disciplinare la Tassa Rifiuti – TARI provvede l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi dal 641 al 705, ed il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti.
In caso di locazione pertanto tale tassa è dovuta dall' affittuario, ovvero da chi occupa i locali.
Il tributo è dovuto sia per le abitazioni, che per le attività economiche e non (Enti, Associazioni, ecc.).
In caso di pluralità di possessori o detentori, la TARI relativa all’immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido come unica obbligazione tributaria.
Il presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale ed è composta da una quota fissa e da una quota variabile tenendo quindi conto sia della superficie che del numero di occupanti per le utenze domestiche.